Così volete aprire una struttura ricettiva? Per esempio, una Casa Vacanze? Un Bed and Breakfast?
Per prima cosa la SCIA
Presso il comune dove si intende aprire la struttura ricettiava va presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che sostituisce tutti gli adempimenti autorizzativi.
E’ l’imprenditore che, conoscendo le normative di riferimento e ritenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenta la SCIA e avvia la propria attività.
Dopo aver presentato al Comune in cui la struttura ricettiva è ubicata la SCIA e i documenti necessari per accompagnare la pratica, la struttura potrà avviare subito la sua attività. Ogni regione ha un regolamento a sé per la consegna della SCIA. Per ulteriori informazioni, bisogna chiedere allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), presente in tutti i Comuni italiani (e regolamentato dal Dpr 160/2010). È valido su tutto il territorio nazionale il sito www.impresainungiorno.gov.it.
Gli adempimenti successivi
Ci sono varie disposizioni di legge e adempimenti richiesti alle strutture ricettiva. Qui sotto alcune indicazioni riguardo ai principali adempimenti.
Comunicazione all’ISTAT
La struttura ricettiva deve obbligatoriamente comunicare il flusso turistico (arrivi e partenze) all’ISTAT (L’Istituto nazionale di statistica, ente pubblico di ricerca – il principale produttore di statistica ufficiale per l’Italia).
L’Istat si avvale della collaborazione degli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province Autonome in indirizzo, i quali, a loro volta, possono avvalersi degli uffici competenti in materia di turismo a livello regionale, provinciale o sub provinciale.
A tale scopo è attivo un apposito sistema informativo di elaborazione dati per ogni regione. Per esempio: Toscana: RICESTAT; Sardegna: SIRED; Reggio Emilia: ROSS1000; Lombardia: ROSS1000; Campania: Rilevatore Turistico Regione Campania; Umbria: TURISMATICA ecc.
Come posso accedere al sistema?
Ogni struttura ricettiva dovrà accedere al sistema informativo tramite un account personale e seguire le indicazioni suggerite dal sito stesso.
Piccole regole
- E’ opportuno altresì ricordare che le strutture ricettive devono provvedere all’inserimento/caricamento delle rilevazioni statistiche mensili entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.
- La comunicazione dei dati – effettuata con modalità telematica – è obbligatoria anche in assenza di movimento, e va effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT.
- I dati raccolti nell’ambito della rilevazione statistica sono tutelati dal SEGRETO STATISTICO (art. 9, D.Lgs. N. 322/1989) e sono sottoposti alla normativa in materia di dati personali (D.Lgs. N. 196/2003 e succ. mod.).
Comunicazione alla QUESTURA
Ai sensi dell’art. 109 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) , “i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini…..” hanno il dovere di comunicare telematicamente alla Questura le generalità dei propri ospiti mediante il portale Alloggiati Web.
Come posso accedere al portale Alloggiati Web?
Bisogna rivolgersi alla questura competente per territorio onde richiedere le credenziali di accesso.
Piccole regole
- Secondo la Gazzetta Ufficiale, pagina 23 (tabella I), la durata massima della permanenza di un ospite è di 30 giorni.
- Le strutture ricettive, ENTRO LE 24 ORE successive all’arrivo, devono comunicare alle questure territorialmente competenti, ESCLUSIVAMENTE per il tramite del Servizio Alloggiati, le generalità delle persone alloggiate. Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate all’arrivo stesso. (Rif. c.1,2 art.109 T.U.L.P.S. – artt. 1,2 D.M. 07/01/2013.)
- Le ricevute delle schedine correttamente inviate attraverso il portale Alloggiati Web devono essere conservate per cinque anni.
Comunicazioni agli Uffici Comunali dell’imposta di soggiorno
Detta anche tassa di soggiorno è un’imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d’arte. L’imposta è adottata e gestita dai singoli uffici comunali.
Piccole regole
- Vi sono determinate categorie che sono esentate dal pagamento dell’imposta. Le norme che regolano eventuali esenzioni sono comunque stabilite a livello comunale. Il pagamento di quest’imposta dall’ospite potrà essere effettuato sia in contanti che con pagamento elettronico.
- Registrazione: Alla struttura ricettiva spetta l’obbligo di applicare l’imposta di soggiorno ai singoli clienti che soggiornano presso le loro strutture.
L’imposta dovrà risultare nel documento fiscale rilasciato (ricevuta fiscale o fattura), deve essere calcolata in base al numero di giorni per i quali deve essere applicata.
- Rendicontazione: La struttura ricettiva è tenuta a trasmettere mensilmente al Comune, in via telematica, un riepilogo delle registrazioni. Ogni Comune ha predisposto la propria modulistica per l’invio dei dati.
- Versamento: Con termine mensile o bimestrale le strutture procedono al versamento dell’imposta di soggiorno presso la Tesoreria comunale.
- La tassa di soggiorno è esclusa dall’imposizione IVA che da quella reddituale. Il codice esenzione da utilizzare nei documenti fiscali per l’imposta di soggiorno è N1 (OPERAZIONI ESCLUSE IVA).