Aggiornamento sulla Certificazione Verde (sul Green Pass)

Contrario a quello dettagliato nel blog del 3 di agosto, il Governo ha introdotto una modifica all’articolo 4, riportato sotto:

  Art. 4 
 
                Attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Dal 26 aprile  2021,  nella  zona  gialla,  sono  consentite  le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche  a  cena,  nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di  cui  ai  provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge  ((25  marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio 2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto, nonche' di protocolli)) e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge ((16 maggio 2020, n.  33,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74)).  Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che  siano ivi alloggiati.
  • Serve la Certificazione verde (il Green Pass) per entrare al ristorante, al bar, al chiuso e sedersi al tavolo. Al chiuso è previsto un numero massimo di sei persone al tavolo.
  • Non serve la Certificazione verde (il Green Pass) per chi sceglie di consumare all’aperto.

soggetti titolari delle strutture ricettive … nonché i loro delegati sono responsabili per la verifica della Certificazione verde o il Green Pass. Il processo di verifica prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile.

Si ricorda:
Rimangono valide le misure di sicurezza adottate fino ad ora per limitare la diffusione dei contagi: indossare la mascherina al chiuso, lavarsi spesso le mani o igienizzarsi con gel disinfettanti, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza.

Certificazione verde COVID-19 (il Green Pass)

Che cos’è la Certificazione verde?

È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code. Attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (validità 9 mesi)
  • essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

La Certificazione verde non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Dal 6 agosto dove e per cosa è richiesta la Certificazione verde?

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:

  1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  9. concorsi pubblici.

Per attività legate all’hospitality?

Il pernottamento in struttura non risulta soggetto all’obbligo della Certificazione verde, mentre, per esempio, il consumo del pasto al ristorante (al tavolo, al chiuso), l’uso del centro benessere, della palestra… sono alcuni esempi di attività soggette al possesso della Certificazione verde.

Rimangono valide le misure di sicurezza adottate fino ad ora per limitare la diffusione dei contagi: indossare la mascherina al chiuso, lavarsi spesso le mani o igienizzarsi con gel disinfettanti, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza.

Chi può verificare la Certificazione verde?

… I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di Certificazione verde, nonché i loro delegati.

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile.

Come si ottiene l’app VerificaC19?

 Apple App Store

iPhone con iOS versione 12.1 o superiore.

Google Play
Android versione 8 (Oreo, API 26) o superiore.

Sul PMS QUOVAI cosa cambia?

  • NOVITA’: Sotto Strutture > Parametri, c’è un nuovo parametro COVID-19 sotto il quale potete inserire i vostri brevi testi sull’uso della Certificazione verde. Questo testo appare sul booking engine sotto Condizioni ed anche nelle mail di conferma ai vostri clienti (se attivato – contattateci in caso di dubbio).
  • GIA’ ESISTENTE: Sotto Configurazione > Strutture > Traduzione strutture, c’è il campo Informazioni importanti che vi permette di descrivere in un modo più elaborato e lungo le vostre misure extra anti-COVID-19 e i requisiti per accedere alla struttura e ai servizi connessi. La voce viene mostrata in testata sul booking engine sotto Prenota direttamente da noi.

Maggiori informazioni: 
https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 30 22 Luglio 2021
Fonte Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105

Certificato verde digitale – per l’estate!

AGGIORNAMENTO il 30.04.21

Il primo via libera è arrivato dove i parlamentari hanno approvato la loro posizione negoziale da portare avanti nelle trattative con il Consiglio. 


#DigitalGreenCertificate

In che modo contribuirà alla libera circolazione?

Il certificato verde digitale sarà accettato in tutti gli Stati membri dell’UE. Contribuirà a far sì che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato.

Quando viaggiano, tutti i cittadini dell’UE o i cittadini di paesi terzi che soggiornano o risiedono legalmente nell’UE in possesso di un certificato verde digitale dovrebbero essere esentati dalle restrizioni alla libera circolazione allo stesso modo dei cittadini dello Stato membro visitato.

Il certificato verde digitale è inteso ad agevolare la libera circolazione all’interno dell’UE. Non costituirà un prerequisito per la libera circolazione, che costituisce un diritto fondamentale nell’UE.

Caratteristiche principali del certificato

Un certificato verde digitale è una prova digitale attestante che una persona:

tick icon è stata vaccinata contro la COVID-19
tick icon ha ottenuto un risultato negativo al test oppure
tick icon è guarita dalla COVID-19.

Come si ottiene il certificato?

Le autorità nazionali sono responsabili del rilascio del certificato. Potrebbe, ad esempio, essere rilasciato dagli ospedali, dai centri di test o dalle autorità sanitarie.

La versione digitale può essere salvata su un dispositivo mobile. I cittadini possono inoltre richiedere una versione cartacea. Entrambe le versioni disporranno di un codice QR contenente le informazioni essenziali e di un sigillo digitale per garantire l’autenticità del certificato.

Prossime tappe

Il Parlamento europeo dovrebbe adottare la sua posizione nella plenaria del 26-29 aprile, dopodiché i negoziati interistituzionali inizieranno il prima possibile. Gli Stati membri hanno sottolineato il loro impegno a far sì che il quadro sia pronto entro l’estate del 2021.

Certificato verde digitale – per l’estate!