Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE)
COMUNICATO STAMPA n. 60/22
Lussemburgo, 7 aprile 2022
Sentenza nella causa C-249/21
LA CAUSA
B., un consumatore, ha consultato booking.com e ha deciso di riservarvi 4 camere doppie presso hotel Goldener Ankera. Dopo aver cliccato sul pulsante «prenoto», B. ha inserito i suoi dati personali, nonché i nomi delle persone che lo accompagnavano, e ha poi cliccato su un pulsante recante la dicitura «completa la prenotazione». Il giorno dell’arrivo B. non si è presentato all’hotel. L’hotel Goldener Ankera, conformemente alle sue condizioni generali, ha addebitato a B. spese di cancellazione fissando un termine di 5 giorni lavorativi per il pagamento di tale importo. B. non ha effettuato il pagamento della somma richiesta. L’hotel ha adito il Tribunale circoscrizionale di Bottrop (Germania), al fine di recuperare detto importo.
INTERPELLO CGUE
Tale organo giurisdizionale chiede alla Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) se, nell’ambito di un processo di inoltro di un ordine relativo alla conclusione di un contratto a distanza con mezzi elettronici, per determinare se una formulazione presente sul pulsante di inoltro dell’ordine o su una funzione analoga, come la formulazione «conferma la prenotazione», «corrisponda» alla dicitura «ordine con obbligo di pagare», occorra basarsi sulla sola dicitura riportata su tale pulsante oppure se occorra anche prendere in considerazione le circostanze che accompagnano il processo di inoltro di un ordine.
SENTENZA CGUE
Nella sentenza, la CGUE ricorda che, secondo la direttiva 2011/83 1, quando un contratto a distanza è concluso con mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine e comporta un obbligo di pagare a carico del consumatore, il professionista deve, da un lato, fornire a tale consumatore, direttamente prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni essenziali relative al contratto e, dall’altro, informare espressamente detto consumatore che, inoltrando l’ordine, quest’ultimo è tenuto all’obbligo di pagare. Per quanto riguarda quest’ultimo obbligo emerge che il pulsante di inoltro dell’ordine o la funzione analoga devono riportare una dicitura facilmente leggibile ed inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo, per il consumatore, di pagare il professionista.
OBBLIGO SUL GIUDICE DEL RINVIO
Il giudice del rinvio dovrà verificare se il termine «prenotazione» sia, in lingua tedesca, tanto nel linguaggio corrente quanto nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, necessariamente e sistematicamente associato al sorgere di un obbligo di pagare. Nell’ipotesi negativa, sarebbe necessario constatare il carattere equivoco dell’espressione «conferma la prenotazione», sicché tale espressione non potrebbe essere considerata una formulazione corrispondente alla dicitura «ordine con obbligo di pagare», di cui alla direttiva 2011/83.
RESTA DA VEDERE
Considerato che il giudice che ha interpellato la CGUE dubitava che la dicitura fosse chiara, è possibile che l’hotel non avrà modo di recuperare l’addebito dal consumatore B. e che il consumatore B. avesse ragione!
Rimaniamo in attesa della decisione del giudice nazionale per vedere come si risolverà la causa conformemente alla decisione della CGUE.