2021-2022 Novità sul Bonus Vacanze

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata sul Bonus Vacanze.

BONUS VACANZE giugno 2021

Con il decreto Sostegni bis il Governo Draghi ha ufficialmente confermato il bonus vacanze anche per il 2021, prorogando l’utilizzo dello stesso fino a 31 dicembre 2021.

Le novità principali riguarderanno:

1. Validità del bonus: il bonus vacanza sarà prorogato fino a dicembre 2021
2. Cessione del bonus: si potrà cedere il bonus alle agenzie di viaggio o tour operator presso cui si prenota e si paga il soggiorno
3. Utilizzo del bonus in più volte: sarà possibile usare il bonus vacanze in più volte e, quindi, anche in strutture diverse.

Bonus vacanze: proroga fino al giugno 2021

L’articolo 5, comma 6, del decreto Ristori ha prorogato il bonus vacanze fino al 30 giugno 2021, ma è necessario ricordare che la nuova scadenza riguarda solo il suo utilizzo e non la domanda che doveva essere  presentata entro il 31 dicembre 2020.

Bonus vacanze proroga 2021
Come usare il Bonus Vacanze come Struttura Ricettiva

Novità: Nuove modalità di fatturazione per il bonus vacanze

La fattura per il bonus vacanze diventa più semplice

Abbiamo ricevuto alcune indicazioni e pareri riguardo alle modalità di fatturazione del bonus vacanze, per cui abbiamo deciso di fare alcune modifiche. Il tema è molto confuso, le indicazioni  dell’Agenzia dell’Entrate non sono molto chiare e i pareri dei professionisti sono quasi tutti diversi tra loro. Queste modifiche riteniamo che interpretino più correttamente la misura.

Cosa cambia?

La fattura diventa più semplice, si fa una normale fattura come quelle senza bonus vacanze, si mette la parte non pagata dal cliente nel corrispettivo non pagato e si riporta l’importo del bonus, al negativo, in un nuovo campo Sconto/Maggiorazione. La fattura elettronica conterrà una nuova voce ScontoMaggiorazione nella sezione DatiGeneraliDocumento:

<ScontoMaggiorazione>
<Tipo>SC</Tipo>
<Importo>400.00</Importo>
</ScontoMaggiorazione>

Vediamo come funziona praticamente.

1) Si fa una normale fattura

Importo del soggiorno es. 630€.

2) Si compilano i campi nel modo seguente:

  • campo “pagato”: il totale meno lo sconto bonus vacanze (es. 630 – 400 = 230€)
  • campo “non riscosso”: lo sconto bonus vacanze (es. 400€)
  • campo note: dicitura non obbligatoria “Sconto fattura “Tax Credit Vacanze” ex art. 176 D.L. n. 34/2020″
  • campo sconto/maggiorazione: il valore del bonus vacanze al negativo

3) Viene prodotta un’anteprima simile a questa:

4) Viene prodotta una fattura elettronica simile a questa:

Video esplicativo

https://www.youtube.com/watch?v=aQzkEXHThwE&feature=youtu.be&hd=1

E per le fatture già emesse?

Riteniamo che non ci siano problemi e che non sia necessario fare note di credito e riemetterle, ma per sicurezza vi chiediamo di consultare il vostro commercialista. La domanda da fare è “Ho emesso alcune fatture per bonus vacanze senza il campo ScontoMaggiorazione valorizzato con lo sconto, ma con lo sconto riportato nelle righe di dettaglio della fattura. Devo riemetterle?” Se la risposta fosse sì, vi aiuteremo a fare le NdC e a riemettere le fatture.

L’indicazione in fattura per il bonus vacanze

RICORDATE che non NON SIETE OBBLIGATI ad aderire alla convenzione bonus vacanze! Ricordate anche che tutto quello che scriviamo va sempre verificato con il vostro Commercialista!

Lo sconto per il bonus vacanze è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

E’ un credito da €150 per i nuclei composti da 1 persona, €300 per nuclei composti da due persone e €500 per le famiglie con più di due persone. 

L’80% del valore del bonus si ottiene come sconto sull’importo dovuto, il restante 20% viene recuperato come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi 2021.

PROCEDURA DA SEGUIRE
La struttura, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.

  • Accedi al sito: agenziaentrate.gov.it/portale
  • Entra nell’area riservata “Servizi per” → “Comunicare” → “Bonus vacanze”
  • Inserisci: codice univoco o QR code fornito dal cliente, codice fiscale e totale da pagare
  • Il sistema verifica la validità del bonus e applica lo sconto

CONSIGLIO NOSTRO
Emettere una fattura elettronica in modo da rilasciare un documento che attesti le vari voci della spesa del cliente.

Il totale del corrispettivo deve essere documentato con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

Piccolo video esplicativo su come fare una fattura per Bonus Vacanze con Quovai PMS – su richiesta

Facsimile di una fattura – su richiesta

MAGGIORI INFORMAZIONI
https://blog.quovai.com/index.php/2020/06/21/come-usare-il-bonus-vacanze-come-struttura-ricettiva/
https://agenziaentrate.gov.it/portale/comunicato-stampa-del-17giugno-2020

 

Se un cliente ti chiede di usufruire del bonus vacanze?

Buonasera, abbiamo appena bloccato un appartamento per l’ultima settimana di luglio per 2 adulti e 2 bambini. Volevamo sapere con certezza se accettate il bonus vacanze e come fare per usufruirne. Il quel caso l’importo finito di quanto sarebbe?

LATO CLIENTE – istruzioni per il cliente da seguire

  • Verifica l’ISEE e richiedi il Bonus.
  • Per richiedere il Bonus Vacanze devi avere un ISEE valido. Per il calcolo dell’ISEE occorre presentare all’INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).
  • Collegati all’app IO (installare sullo smartphone e accedere attraverso identità digitale SPID o carta di identità elettronica (CIE 3.0)) e vai nella sezione Pagamenti. Clicca su bonus e scegli “Bonus Vacanze” dalla lista di quelli disponibili.
  • Segui i passaggi e completa la richiesta.
  • Il Bonus attribuito al nucleo familiare viene identificato da un codice univoco e da un QR code (leggibile direttamente dallo schermo del telefono).

Al momento di pagare il soggiorno presso la struttura ricettiva basterà comunicare il codice univoco e il codice fiscale.

Maggiori informazioni?
Leggi la guida completa dell’Agenzia delle Entrate.

Come usare il Bonus Vacanze come Struttura Ricettiva

Aggiornato il 27.06.20 con il codice tributo

NON SIETE OBBLIGATI ad aderire alla convenzione del bonus vacanze. La Guida dell’Agenzia delle Entrate specifica a questo proposito che: «per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico  aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus».

PERIODO DI VALIDITA’
Lo sconto per il bonus vacanze è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. 

IN CHE COSA CONSISTE
Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020, sono state definite le modalità di applicazione della disciplina del “bonus vacanze” introdotta con il “Decreto Rilancio”. 

E’ un credito da €150 per i nuclei composti da 1 persona, €300 per nuclei composti da due persone e €500 per le famiglie con più di due persone.

Il bonus vacanze viene erogato esclusivamente in formato digitale e deve essere speso dal cliente al momento del pagamento in struttura. L’80% del valore del bonus si ottiene come sconto sull’importo dovuto, il restante 20% viene recuperato come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi 2021.

PROCEDURA DA SEGUIRE
La struttura, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.

PERCORSO IN DETTAGLIO
Accedi al sito: 
agenziaentrate.gov.it/portale
Entra nell’area riservata “Servizi per” → “Comunicare” → “Bonus vacanze”
Inserisci: codice univoco o QR code fornito dal cliente, codice fiscale e totale da pagare
Il sistema verifica la validità del bonus e applica lo sconto

Da questo momento, l’operazione non può essere annullata, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.

Lo sconto è calcolato sul corrispettivo dovuto.

PER LA FATTURAZIONE (esempio: bonus di 500€)
– Se la vacanza costa 500€ e l’importo del bonus è 500€, lo sconto dell’80% deve essere calcolato su 500€ e sarà pari a 400€ di sconto sulla fattura del soggiorno, il 20% sarà pari a 100€ (da detrarre dall’imposta sul reddito dovuta per l’anno d’imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura), cioè il 20% di 500€.
– Se la vacanza costa 450€ e l’importo del bonus è 500€, lo sconto dell’80% deve essere calcolato su 450€ e sarà pari a 360€ di sconto sulla fattura del soggiorno, il 20% sarà pari a 90€ (da detrarre dall’imposta sul reddito dovuta per l’anno d’imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura), cioè il 20% di 450€.
– Se la vacanza costa 650€ e l’importo del bonus è 500€, lo sconto dell’80% deve essere calcolato su 500€ e sarà pari a 400€ di sconto sulla fattura del soggiorno, il 20% sarà pari a 100€ (da detrarre dall’imposta sul reddito dovuta per l’anno d’imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura), cioè il 20% di 500€.

COME RECUPERARE LO SCONTO DELL’80%
(a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto)
– CREDITO DI IMPOSTA:
il bonus si può usare in compensazione tramite modello F24 per il pagamento di ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali. Il codice tributo è 6915.

“6915” denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da
imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

– CESSIONE A FORNITORI:
il bonus si può cedere a fornitori di beni e servizi, istituti di credito e intermediari finanziari, comunicandolo attraverso l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

IMPORTANTI PUNTI DA NOTARE
Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare e spetta a condizione che le spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una struttura ricettiva.

Inoltre il totale del corrispettivo deve essere documentato con fattura o documento commerciale o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del creditoL’agevolazione è utilizzabile da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, a condizione che risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (diversi da agenzie di viaggio e tour operator).

MAGGIORI INFORMAZIONI
https://agenziaentrate.gov.it/portale/comunicato-stampa-del-17giugno-2020

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/risoluzione+F24+BONUS+VACANZE+DEF.pdf/f115ffc1-99c3-9fe8-fc9c-1a876c68e30b

Bonus vacanze

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Art. 176

1. Per il periodo d’imposta 2020 e’ riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita’, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonche’ dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attivita’ turistico ricettiva.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, e’ attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito e’ di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 e’ riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e’ indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

4. Il credito di cui al comma 1 e’ fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 e’ rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facolta’ di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonche’ a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto e’ usufruito dal cessionario con le stesse modalita’ previste per il soggetto cedente.