Aggiornato il 27.06.20 con il codice tributo
NON SIETE OBBLIGATI ad aderire alla convenzione del bonus vacanze. La Guida dell’Agenzia delle Entrate specifica a questo proposito che: «per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus».
PERIODO DI VALIDITA’
Lo sconto per il bonus vacanze è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
IN CHE COSA CONSISTE
Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020, sono state definite le modalità di applicazione della disciplina del “bonus vacanze” introdotta con il “Decreto Rilancio”.
E’ un credito da €150 per i nuclei composti da 1 persona, €300 per nuclei composti da due persone e €500 per le famiglie con più di due persone.
Il bonus vacanze viene erogato esclusivamente in formato digitale e deve essere speso dal cliente al momento del pagamento in struttura. L’80% del valore del bonus si ottiene come sconto sull’importo dovuto, il restante 20% viene recuperato come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi 2021.
PROCEDURA DA SEGUIRE
La struttura, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.
PERCORSO IN DETTAGLIO
Accedi al sito: agenziaentrate.gov.it/portale
Entra nell’area riservata “Servizi per” → “Comunicare” → “Bonus vacanze”
Inserisci: codice univoco o QR code fornito dal cliente, codice fiscale e totale da pagare
Il sistema verifica la validità del bonus e applica lo sconto
Da questo momento, l’operazione non può essere annullata, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.
Lo sconto è calcolato sul corrispettivo dovuto.
PER LA FATTURAZIONE (esempio: bonus di 500€)
– Se la vacanza costa 500€ e l’importo del bonus è 500€, lo sconto dell’80% deve essere calcolato su 500€ e sarà pari a 400€ di sconto sulla fattura del soggiorno, il 20% sarà pari a 100€ (da detrarre dall’imposta sul reddito dovuta per l’anno d’imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura), cioè il 20% di 500€.
– Se la vacanza costa 450€ e l’importo del bonus è 500€, lo sconto dell’80% deve essere calcolato su 450€ e sarà pari a 360€ di sconto sulla fattura del soggiorno, il 20% sarà pari a 90€ (da detrarre dall’imposta sul reddito dovuta per l’anno d’imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura), cioè il 20% di 450€.
– Se la vacanza costa 650€ e l’importo del bonus è 500€, lo sconto dell’80% deve essere calcolato su 500€ e sarà pari a 400€ di sconto sulla fattura del soggiorno, il 20% sarà pari a 100€ (da detrarre dall’imposta sul reddito dovuta per l’anno d’imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura), cioè il 20% di 500€.
COME RECUPERARE LO SCONTO DELL’80%
(a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto)
– CREDITO DI IMPOSTA:
il bonus si può usare in compensazione tramite modello F24 per il pagamento di ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali. Il codice tributo è 6915.
“6915” denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da
imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.
– CESSIONE A FORNITORI:
il bonus si può cedere a fornitori di beni e servizi, istituti di credito e intermediari finanziari, comunicandolo attraverso l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
IMPORTANTI PUNTI DA NOTARE
Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare e spetta a condizione che le spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una struttura ricettiva.
Inoltre il totale del corrispettivo deve essere documentato con fattura o documento commerciale o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito. L’agevolazione è utilizzabile da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, a condizione che risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.
Il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (diversi da agenzie di viaggio e tour operator).
MAGGIORI INFORMAZIONI
https://agenziaentrate.gov.it/portale/comunicato-stampa-del-17giugno-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/risoluzione+F24+BONUS+VACANZE+DEF.pdf/f115ffc1-99c3-9fe8-fc9c-1a876c68e30b